EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 31999Y0903(01)

Parere della Banca centrale europea, del 23 giugno 1999, su richiesta della Commissione delle Comunità europee, concernente una proposta di regolamento (CE) della Commissione recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione (CON/99/06)

GU C 252 del 3.9.1999, pagg. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31999Y0903(01)

Parere della Banca centrale europea, del 23 giugno 1999, su richiesta della Commissione delle Comunità europee, concernente una proposta di regolamento (CE) della Commissione recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione (CON/99/06)

Gazzetta ufficiale n. C 252 del 03/09/1999 pag. 0004 - 0004


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 giugno 1999

su richiesta della Commissione delle Comunità europee, concernente una proposta di regolamento (CE) della Commissione recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione

(CON/99/06)

(1999/C 252/05)

1. Il 30 marzo 1999 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Commissione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento (CE) della Commissione concernente le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) (in seguito denominata "proposta di regolamento").

2. La competenza della BCE a formulare un parere in materia è sancita dall'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. Conformemente all'articolo 17.5, prima frase, del regolamento interno della Banca centrale europea, il presente parere è stato adottato dal Consiglio direttivo della BCE.

3. La proposta di regolamento intende stabilire norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli IPCA. Le assicurazioni rientrano, in parte, nel campo di applicazione iniziale dell'IPCA. Conformemente al regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, la copertura dei servizi di assicurazione sarà ampliata nel dicembre 1999. Inoltre, il suddetto regolamento del Consiglio dispone che i dettagli metodologici e i tempi per l'ampliamento della copertura siano specificati in conformità della procedura di cui all'articlolo 14 del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio. La proposta di regolamento prevede una metodologia per il trattamento di tutti i servizi di assicurazione coperti dall'IPCA.

4. La proposta di regolamento stabilisce due principi fondamentali. La ponderazione delle assicurazioni incluse nell'indice è limitata ai costi impliciti del servizio sostenuti dalle famiglie come percentuale del premio globale pagato per le polizze di assicurazione. I prezzi assicurativi utilizzati nell'indice variano in funzione del premio lordo di assicurazione pagato dalle famiglie per una specifica polizza. Inoltre, la proposta di regolamento definisce i criteri per l'adeguamento della qualità dei prezzi assicurativi e per il trattamento delle polizze assicurative indicizzate. La BCE dà il proprio sostegno alle norme proposte dalla Commissione, in quanto esse migliorano la comparabilità degli IPCA.

5. La proposta di regolamento non contiene una data di riferimento esplicita per l'entrata in vigore delle norme in essa contenute. La BCE presume che tali norme saranno applicate a tutti gli IPCA a partire dal dicembre 1999, data che corrisponde all'inserimento nei suddetti indici di una gamma più ampia di servizi assicurativi.

6. Il presente parere è pubblicato nella Gazetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 giugno 1999.

Il Vicepresidente della

BCE

C. NOYER

In alto