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Documento 52001XB0822(01)

Sezione 1.2 del regolamento del personale della BCE, recante le norme in materia di condotta professionale e segreto professionale

GU C 236 del 22.8.2001, pagg. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001XB0822(01)

Sezione 1.2 del regolamento del personale della BCE, recante le norme in materia di condotta professionale e segreto professionale

Gazzetta ufficiale n. C 236 del 22/08/2001 pag. 0013 - 0015


Sezione 1.2 del regolamento del personale della BCE, recante le norme in materia di condotta professionale e segreto professionale

(2001/C 236/08)

(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 76 dell'8 marzo 2001, pagina 15)

1.2. Condotta professionale e segreto professionale

Il disposto dell'articolo 4, lettere b), c) ed f) e dell'articolo 5, lettera b) delle condizioni di impiego si applica nel modo seguente:

1.2.1. Il comitato esecutivo nominerà un consigliere per l'etica professionale, che avrà il compito di fornire linee guida in merito ai vari aspetti della condotta professionale e del segreto professionale. Egli assicurerà in particolare un'interpretazione coerente delle norme adottate dalla BCE in relazione all'"insider trading" (abuso di informazioni privilegiate). Fatto salvo tale obbligo, il consigliere per l'etica professionale adotterà criteri interpretativi in materia deontologica. Nell'espletamento delle proprie funzioni, egli sarà tenuto ad osservare la massima riservatezza.

1.2.2. Per "ricompense, regalie o doni" si intende qualsiasi beneficio di carattere finanziario e/o non finanziario.

1.2.3. I membri del personale invitati a presenziare ad una manifestazione in veste ufficiale non sono autorizzati ad accettare compensi di qualsiasi natura.

1.2.4. È consentito, per cortesia nei confronti dell'offerente, accettare la normale ospitalità e doni simbolici.

1.2.5. In caso di dubbio i membri del personale dovranno ottenere l'autorizzazione del rispettivo direttore generale o direttore prima di accettare qualsiasi dono o forma di ospitalità; qualora ciò non fosse possibile, essi dovranno informare immediatamente il proprio direttore generale o direttore in merito ai doni o all'ospitalità ricevuti.

1.2.6. Senza la previa autorizzazione del comitato esecutivo, i membri del personale non pubblicheranno opere o articoli, né terranno conferenze concernenti la BCE o le sue attività.

1.2.7. Considerata la posizione della BCE e l'importanza rivestita dalle attività di sua competenza sul piano economico e finanziario, i membri del personale sono tenuti al rispetto del segreto professionale in merito alle informazioni connesse agli ambiti in cui essa opera.

1.2.8. Per informazioni connesse agli ambiti in cui opera la BCE (informazioni privilegiate) si intendono le informazioni note ad un membro del personale, collegate all'amministrazione della BCE o a qualsiasi tipo di operazione da essa condotta (anche nella fase progettuale), relative agli obiettivi e ai compiti della BCE, di natura confidenziale o suscettibili di essere percepite come rilevanti per le decisioni che la BCE intende adottare. Tali informazioni possono essere di natura molto varia e provenire da qualsiasi paese o unità operativa della BCE. Il seguente elenco è pertanto fornito a puro scopo esemplificativo e non va ritenuto esaustivo:

- modifiche delle politiche monetarie e valutarie dell'Eurosistema o di banche centrali non appartenenti a quest'ultimo,

- movimenti degli aggregati monetari mensili, dati di bilancia dei pagamenti o concernenti le riserve valutarie, o qualsiasi altra informazione di carattere economico o finanziario in grado di influenzare i mercati,

- modifiche imminenti della regolamentazione,

- informazioni in grado di influenzare i mercati relative a dibattiti o a negoziati nell'ambito di consessi internazionali,

- decisioni amministrative interne della BCE.

La divulgazione di informazioni nel quadro del regolare svolgimento delle proprie mansioni non costituisce una violazione delle presenti norme.

1.2.9. Ai membri del personale è fatto divieto di utilizzare direttamente o indirettamente, per interposta persona, le informazioni privilegiate a cui hanno accesso, indipendentemente dal fatto che esse vengano impiegate per un'operazione finanziaria privata di qualsiasi natura, condotta a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi. Per "terzi" si intendono anche il coniuge, il partner riconosciuto, i genitori, la prole, altri parenti, i colleghi e le persone giuridiche.

1.2.10. Ai membri del personale è fatto espresso divieto di trarre vantaggio direttamente o indirettamente, per interposta persona, dalla propria posizione e dalle funzioni espletate presso la BCE o dalle informazioni privilegiate a cui hanno accesso, mediante l'acquisizione o la cessione, a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 1.2.9, di attività (compresi titoli trasferibili, valute e oro) o diritti (fra l'altro nel quadro di contratti derivati o strumenti finanziari ad essi strettamente collegati) a cui le informazioni in questione sono intimamente connesse. Tale divieto si applica a qualsiasi tipo di operazione finanziaria (di investimento), fra cui le seguenti:

- investimenti in valori mobiliari (azioni, obbligazioni, "warrant", opzioni, "futures" o qualsiasi altro valore mobiliare nel senso più ampio del termine, nonché contratti finalizzati alla sottoscrizione, all'acquisizione o alla cessione dei suddetti),

- contratti su indici basati su tali valori mobiliari,

- operazioni su tassi di interesse,

- operazioni in valuta estera,

- operazioni su merci.

1.2.11. È vietato condurre a fini speculativi operazioni a breve termine (ossia, operazioni di compravendita nell'arco di un mese) aventi per oggetto qualsiasi attività (compresi titoli trasferibili, valute e oro) o diritto (fra l'altro nel quadro di contratti derivati o strumenti finanziari ad essi strettamente collegati), salvo il caso in cui il membro del personale interessato sia in grado di dimostrare oggettivamente la natura non speculativa e la necessità dell'operazione.

1.2.12. Ai membri del personale è fatto divieto di utilizzare qualsiasi componente dell'infrastruttura tecnica dedicata all'esecuzione delle operazioni finanziarie del SEBC per condurre operazioni a titolo personale, a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi ai sensi dell'articolo 1.2.9.

Nella definizione di "infrastruttura tecnica dedicata all'esecuzione delle operazioni finanziarie del SEBC" rientrano anche i telefoni speciali Bosch utilizzati per le contrattazioni, il sistema telex, i collegamenti con le agenzie e i servizi di informazione su rete telematica quali Bloomberg e Reuters, TOP, BI, EBS, FinanceKIT e SWIFT, come pure qualsiasi sistema adottato successivamente in sostituzione di questi ultimi.

È inoltre vietato l'uso di telefoni cellulari nella sezione della Market Room (sala delle contrattazioni) riservata alla Divisione Front Office e nei locali della Divisione Gestione dei Mezzi Propri, salvo nei casi previsti dalle procedure di emergenza della BCE.

1.2.13. Nelle date in cui il SEBC esegue operazioni finanziarie, i membri del personale che, in ragione dell'esercizio del proprio ufficio, della propria professione o delle proprie funzioni, abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate al riguardo e siano stati identificati ai sensi dell'articolo 1.2.14 si asterranno dal negoziare lo stesso giorno, direttamente o indirettamente, a proprio rischio e per proprio conto oppure a rischio e per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 1.2.9, attività (compresi titoli trasferibili, valute e oro) o diritti (fra l'altro nel quadro di contratti derivati o strumenti finanziari ad essi strettamente collegati) affini a quelli negoziati dal SEBC.

1.2.14. Il comitato esecutivo identifica i membri del personale che, in ragione dell'esercizio del loro ufficio, della loro professione o delle loro funzioni, che si ritiene abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate in merito alle politiche monetarie o valutarie della BCE o alle operazioni finanziarie del SEBC. La decisione adottata dal comitato esecutivo diviene automaticamente parte integrante del regolamento del personale ("Staff Rules").

I suddetti membri del personale forniscono al revisore esterno della BCE, in via confidenziale, le informazioni di seguito elencate. Tali informazioni sono comunicate da ciascun membro del personale su base semestrale e comprendono:

- un elenco dei propri conti bancari, inclusi i conti di deposito titoli e i conti aperti presso intermediari in valori mobiliari,

- un elenco degli eventuali poteri di rappresentanza conferiti al membro del personale da terzi in relazione ai conti bancari di questi ultimi, inclusi i conti di deposito titoli,

- le disposizioni o indicazioni generali fornite dal membro del personale a terzi cui egli ha delegato la responsabilità di gestire il proprio portafoglio di investimenti(1).

I suddetti membri del personale forniscono inoltre al revisore esterno della BCE, su richiesta di quest'ultimo, la documentazione concernente:

- qualsiasi operazione di acquisto o vendita di attività (compresi titoli trasferibili, valute e oro) o diritti (fra l'altro nel quadro di contratti derivati o strumenti finanziari ad essi strettamente collegati) condotta a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi ai sensi dell'articolo 1.2.9,

- estratti conto bancari, compresi conti di deposito titoli e conti aperti presso intermediatori in valori mobiliari; l'assunzione di prestiti ipotecari o di altra natura, ovvero la modifica delle condizioni di tali prestiti, a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi ai sensi dell'articolo 1.2.9,

- le operazioni condotte nel quadro di sistemi pensionistici, compreso quello della BCE.

Tutte le informazioni fornite al revisore esterno della BCE sono soggette al vincolo di riservatezza. In deroga a tale norma, al fine di consentire ulteriori accertamenti su casi specifici ai sensi dell'articolo 1.2.16, il revisore esterno della BCE presenta alla Direzione Revisione Interna della BCE una relazione contenente le informazioni ricevute dal membro del personale interessato.

1.2.15. Qualora il revisore esterno della BCE abbia ragionevoli motivi di ritenere che le suddette norme, ivi compresi il consiglio e l'interpretazione delle regole deontologiche formulati dal consigliere per l'etica professionale, non siano state rispettate, egli ha la facoltà di chiedere a qualsiasi membro del personale della BCE di fornire tutte le informazioni pertinenti. Il membro del personale interessato comunica in via confidenziale al revisore esterno della BCE, su richiesta motivata di quest'ultimo, tutti i ragguagli concernenti:

- i propri conti bancari, compresi i conti di deposito titoli e i conti aperti presso intermediari in valori mobiliari,

- qualsiasi operazione di investimento concernente attività (compresi titoli trasferibili, valute e oro) o diritti (fra l'altro nel quadro di contratti derivati o strumenti finanziari ad essi strettamente collegati) condotta a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi ai sensi dell'articolo 1.2.9, nell'intervallo di tempo indicato dal revisore esterno della BCE,

- le operazioni condotte nel quadro di sistemi pensionistici, compreso quello della BCE,

- un elenco degli eventuali poteri di rappresentanza conferiti al membro del personale da terzi in relazione ai conti bancari di questi ultimi, compresi i conti di deposito titoli.

Tutte le informazioni fornite al revisore esterno della BCE sono soggette al vincolo di riservatezza. In deroga a tale norma, al fine di consentire ulteriori accertamenti su casi specifici ai sensi dell'articolo 1.2.16, il revisore esterno della BCE presenta alla Direzione Revisione Interna della BCE una relazione contenente le informazioni ricevute dal membro del personale interessato.

1.2.16. Il revisore esterno della BCE riferisce in merito ai casi di inosservanza delle suddette norme alla Direzione Revisione Interna della BCE, che compirà ulteriori accertamenti al riguardo. La conduzione di operazioni finanziarie di carattere privato in piena conformità con il consiglio e l'interpretazione delle norme deontologiche formulate dal consigliere per l'etica professionale escludono la presentazione di una relazione da parte del revisore esterno della BCE. Quest'ultimo è informato, senza indugio e in ogni dettaglio, del consiglio e dell'interpretazione delle norme deontologiche formulati dal consigliere per l'etica professionale. Il membro del personale interessato è messo al corrente di tale relazione dal revisore esterno della BCE e ha il diritto di comunicare alla Direzione Revisione Interna della BCE le proprie osservazioni al riguardo.

La relazione redatta dal revisore esterno della BCE, contenente le informazioni fornite dal membro del personale interessato, può essere utilizzata nel quadro di un procedimento disciplinare ai sensi della parte ottava delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea e, nella misura prevista dalla legislazione applicabile, nell'ambito di qualsiasi azione giudiziaria condotta da autorità esterne in relazione a presunte violazioni dei codici penali nazionali.

1.2.17. Qualora i membri del personale nutrano dubbi sull'applicazione delle presenti norme (ad esempio, qualora desiderino sapere se un'eventuale operazione finanziaria di carattere privato potrebbe comportare un abuso di informazioni privilegiate), essi sono invitati a rivolgersi al consigliere per l'etica professionale. Le operazioni finanziarie di carattere privato condotte in piena conformità con il consiglio e l'interpretazione delle norme deontologiche formulati dal consigliere per l'etica professionale escludono l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del membro del personale interessato per inadempimento degli obblighi a cui egli è soggetto. In nessun caso, tuttavia, il membro del personale è esonerato da responsabilità che emergano ad altro titolo.

1.2.18. I membri del personale continuano ad essere soggetti agli obblighi previsti dagli articoli 1.2.14 e 1.2.15 anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la BCE per la durata di sei mesi decorrenti da tale cessazione. La richiesta di informazioni da parte del revisore esterno riguarda il periodo che termina un mese dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

(1) I membri del personale identificati ai sensi dell'articolo 1.2.14 potrebbero valutare l'opportunità di delegare a terzi la gestione dei propri portafogli di investimenti, ricorrendo ad esempio a "blind trust" o fondi comuni di investimento.

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