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Documento 31998Y0618(04)

Parere dell'Istituto monetario europeo su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, in applicazione degli articoli 106, paragrafo 6, e 109 F paragrafo 8, del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato») e dell'articolo 42 dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali in merito ad una proposta di regolamento (Euratom, CECA, CE) del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che determina le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, presentata dalla Commissione delle Comunità europee

GU C 190 del 18.6.1998, pagg. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31998Y0618(04)

Parere dell'Istituto monetario europeo su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, in applicazione degli articoli 106, paragrafo 6, e 109 F paragrafo 8, del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato») e dell'articolo 42 dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali in merito ad una proposta di regolamento (Euratom, CECA, CE) del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che determina le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, presentata dalla Commissione delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. C 190 del 18/06/1998 pag. 0009 - 0009


PARERE DELL'ISTITUTO MONETARIO EUROPEO su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, in applicazione degli articoli 106, paragrafo 6, e 109 F paragrafo 8, del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato») e dell'articolo 42 dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali in merito ad una proposta di regolamento (Euratom, CECA, CE) del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che determina le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, presentata dalla Commissione delle Comunità europee (98/C 190/08)

CON/98/17

1. Il presente parere è stato richiesto dal Consiglio dell'Unione europea con lettera del 6 marzo 1998. A tale fine, il Consiglio ha trasmesso all'Istituto monetario europeo (IME) il documento COM(97) 725 def. contenente la proposta e la relazione. In virtù dell'articolo 106, paragrafo 6, e dell'articolo 109 F, paragrafo 8, del trattato, l'IME è competente a formulare un parere sulla suddetta proposta.

2. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (in appresso denominato «il protocollo») è applicabile alla Banca centrale europea (BCE), conformemente all'articolo 40 dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali e all'articolo 23 del protocollo. L'obiettivo della proposta è di definire l'applicabilità ai membri del personale della BCE degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14, che prevedono che i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organismi comunitari godono per taluni atti dell'immunità di giurisdizione, non sono sottoposti alle formalità di registrazione degli stranieri e godono del diritto d'importare determinati effetti personali in franchigia. Tali articoli definiscono inoltre le norme riguardanti il regime fiscale nazionale a cui sono soggetti i funzionari e gli agenti di cui sopra (in merito alle tasse diverse dalle imposte sulle retribuzioni).

3. La proposta suggerisce che l'articolo 4 bis relativo all'IME venga sostituito con un nuovo articolo 4 bis e che il regolamento entri in vigore alla data nella quale diverrà effettiva l'istituzione della BCE. L'IME ritiene che tale sostituzione possa creare problemi, in quanto se è vero che l'IME sarà messo in liquidazione appena sarà istituita la BCE, tuttavia la liquidazione sarà portata a termine soltanto alla fine del 1998. Fino a quel momento, la BCE e l'IME (in corso di liquidazione) coesisteranno. In particolare, i membri del personale dell'IME continueranno a svolgere i loro compiti, lavorando per la BCE pur avendo un contratto con l'IME, fino alla scadenza dei loro contratti o fino alla sostituzione di questi ultimi con contratti con la BCE. D'altra parte i nuovi membri del personale saranno assunti secondo i termini dei contratti proposti dalla BCE. È pertanto necessario prevedere una disposizione che precisi che il vecchio articolo 4 bis relativo all'IME resta in vigore fino all'ultimo giorno della liquidazione dell'IME, mentre il nuovo articolo 4 bis relativo ai membri del personale della BCE deve entrare in vigore alla data nella quale diventa effettiva l'istituzione delle BCE.

4. Il presente parere sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Francoforte, 6 aprile 1998

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