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Documento 32004X0513(01)

Accordo del 29 aprile 2004 tra la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali degli Stati membri che al 1° maggio 2004 non appartengono all'area dell'euro che modifica l'accordo del 1° settembre 1998 che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria

GU C 135 del 13.5.2004, pagg. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/03/2006

13.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 135/3


ACCORDO

del 29 aprile 2004

tra la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali degli Stati membri che al 1o maggio 2004 non appartengono all'area dell'euro che modifica l'accordo del 1o settembre 1998 che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria

(2004/C 135/03)

LA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE) E LE BANCHE CENTRALI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI CHE AL 1o MAGGIO 2004 NON APPARTENGONO ALL'AREA DELL'EURO (DI SEGUITO «BCN» NON APPARTENENTI ALL'AREA DELL'EURO),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo, nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (1) (di seguito «risoluzione»), ha deciso di istituire un meccanismo di cambio (di seguito «AEC II») all'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria il 1 gennaio 1999.

(2)

Ai sensi della risoluzione, l'AEC II è volto a garantire che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'AEC II orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l'adozione dell'euro.

(3)

L'accordo del 1o settembre 1997 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria (2) (di seguito «accordo tra banche centrali») detta le procedure operative per l'AEC II.

(4)

Si ritiene necessario modificare l'accordo tra banche centrali in modo da tener conto dell'adesione di Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca e delle rispettive banche centrali nazionali (BCN) che il 1o maggio 2004 entrano a far parte del Sistema europeo di banche centrali.

(5)

Due modifiche testuali dovranno inoltre venire apportate all'accordo tra banche centrali,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Modifiche all'accordo tra banche centrali in vista dell'adesione dei nuovi Stati membri

1.   La Česká národní banka, l'Eesti Pank, la Central Bank of Cyprus, la Latvijas Banka, la Lietuvos bankas, la Magyar Nemzeti Bank, la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, la Narodowy Bank Polski, la Banka Slovenije e la Národná banka Slovenska aderiscono all'accordo fra banche centrali a decorrere dal 1 maggio 2004.

2.   L'allegato II dell'accordo tra banche centrali è sostituito dal testo contenuto nell'allegato del presente accordo.

Articolo 2

Altre modifiche all'accordo tra banche centrali

L'accordo tra banche centrali è modificato come segue:

1.

L'articolo 9.1 è sostituito dal testo seguente:

«I saldi delle operazioni di finanziamento a brevissimo termine saranno remunerati al tasso rappresentativo a tre mesi nella valuta della banca centrale creditrice, rilevato sul mercato monetario domestico il giorno dell'operazione di finanziamento iniziale oppure, in caso di rinnovo ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente accordo, al tasso rappresentativo a tre mesi nella valuta della banca centrale creditrice, rilevato sul mercato monetario due giorni lavorativi precedenti alla data di scadenza dell'operazione di finanziamento da rinnovare».

2.

L'articolo 19 è sostituito dal testo seguente:

«Cooperazione nell'ambito della concertazione

Le BCN non appartenenti all'area dell'euro che non partecipano all'AEC II cooperano con la BCE e le BCN partecipanti non appartenenti all'area dell'euro nell'ambito della concertazione e/o di altri scambi di informazioni necessarie al corretto funzionamento dell'AEC II.»

Articolo 3

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore il 1o maggio 2004.

2.   Il presente accordo è redatto in inglese, francese e tedesco e debitamente sottoscritto dalle parti. La BCE, che è tenuta a conservare l'accordo originale, invia una copia conforme all'originale di ciascuno degli accordi originali redatti in inglese, francese e tedesco a tutte le BCN, appartenenti e non appartenenti all'area dell'euro.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 aprile 2004.


(1)  GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5.

(2)  GU C 345 del 13.11.1998, pag. 6. Accordo così come modificato dall'accordo del 14 settembre 2000 (GU C 362 del 16.12.2000, pag. 11).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

LIMITI MASSIMI PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 e 11 DELL'ACCORDO FRA BANCHE CENTRALI

con effetto a decorrere dal 1o maggio 2004

(in milioni di euro)

Banche centrali aderenti al presente accordo

Limiti massimi (1)

Česká národní banka

700

Danmarks Nationalbank

730

Eesti Pank

300

Central Bank of Cyprus

290

Latvijas Banka

340

Lietuvos bankas

390

Magyar Nemzeti Bank

680

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

270

Narodowy Bank Polski

1 830

Banka Slovenije

350

Národná banka Slovenska

470

Sveriges Riksbank

990

Bank of England

4 660

Banca centrale europea

nessuno


BCN appartenenti all'area dell'euro

Limiti massimi

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

nessuno

Deutsche Bundesbank

nessuno

Bank of Greece

nessuno

Banco de España

nessuno

Banque de France

nessuno

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

nessuno

Banca d'Italia

nessuno

Banque centrale du Luxembourg

nessuno

De Nederlandsche Bank

nessuno

Oesterreichische Nationalbank

nessuno

Banco de Portugal

nessuno

Suomen Pankki

nessuno»


(1)  Gli importi riportati sono puramente indicativi per le banche centrali che non partecipano all'AEC II.


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