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Documento 52009AB0037

Parere della Banca Centrale Europea — del 20 aprile 2009 — su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri — (CON/2009/37)

GU C 106 del 8.5.2009, pagg. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 106/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 aprile 2009

su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

(CON/2009/37)

2009/C 106/01

Introduzione e base giuridica

Il 17 aprile 2009 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 332/2002 relativo all’istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance di pagamenti degli Stati membri (1) [in seguito denominato «proposta di regolamento» (2)].

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea in quanto la BCE gestisce il sostegno prestato nell’ambito di tale meccanismo. In conformità del primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

La BCE ritiene che, nelle attuali circostanze finanziarie, sia più probabile di quanto previsto in precedenza che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro presentino richieste nell’ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine, e che le loro richieste di sostegno possano riguardare importi più alti di quelli che erano stati anticipati nel 2002, quando il Regolamento (CE) n. 332/2002 è entrato in vigore, e nel dicembre 2008 quando, è stato modificato). Pertanto la BCE è del parere che, in previsione dell'evoluzione del quadro economico e finanziario internazionale, la domanda di sostegno potenziale potrebbe sopravanzare l'attuale massimale di 25 miliardi di euro, e accoglie favorevolmente l'aumento proposto di tale massimale a 50 miliardi di euro, in maniera da permettere alla Comunità di accogliere le eventuali richieste di sostegno finanziario.

In tale contesto, la BCE nota che la procedura prevista nel regolamento proposto deve interamente conformarsi al divieto di finanziamento monetario stabilito nell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato, letto congiuntamente al Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104, paragrafo 1 del trattato CE (3). In particolare, la BCE prende atto del fatto che l’aumento a 50 miliardi dell’importo del sostegno a disposizione, come previsto nel regolamento proposto, sarà finanziato esclusivamente dal bilancio degli Stati membri e che ciò non comporterà finanziamenti temporanei o rifinanziamenti da parte del Sistema europeo di banche centrali. A tale riguardo, ci si attende che il conto della Comunità presso la BCE e quelli degli Stati membri presso le banche centrali nazionali (BCN) siano integralmente finanziati per l’intero periodo di riferimento.

2.   Osservazioni di carattere specifico

2.1.   Nuovo articolo 9 bis proposto

La BCE comprende appieno la necessità di assicurare l’adeguata gestione del sostegno finanziario comunitario a medio termine. Tuttavia, la BCE osserva che il nuovo articolo 9 bis proposto potrebbe essere letto nel senso che alla Corte dei conti europea vengano assegnate competenze aggiuntive al fine di effettuare audit finanziari sui conti della BCE e delle BCN. La BCE suggerisce di conseguenza che, in considerazione del disposto dell’articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, applicabile alla BCE e alle BCN, il nuovo articolo 9 bis proposto dovrebbe espressamente limitare il proprio ambito di applicazione agli Stati membri che beneficiano del sostegno finanziario comunitario a medio termine.

2.2.   Obbligo di consultare la Commissione

L’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 332/2002 prevede che uno Stato membro che non ha adottato l'euro debba consultare la Commissione se esso «intende ricorrere a fonti di finanziamento esterne alla Comunità, comportanti condizioni di politica economica». Si suggerisce che la frase «condizioni di politica economica» sia modificata al fine di rendere chiaro che tali «condizioni di politica economica» comprendono «criteri di idoneità ex ante» che includerebbero pertanto in maniera disambigua il tipo di condizioni che saranno usate nei nuovi accordi del Fondo monetario internazionale (4).

2.3.   Disponibilità del sostegno finanziario a medio termine in via precauzionale

Si rileva che le modifiche proposte agli articoli 3, paragrafo 2 e 5, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 332/2002 non contengono i riferimenti al «programma di accompagnamento» che sono presenti nell’attuale versione di tali articoli. Tali omissioni sembrano indicare un mutamento del campo di applicazione del sostegno finanziario a medio termine della Comunità consistente nel fatto che tale sostegno sarebbe disponibile esclusivamente nel caso di problemi attuali della bilancia dei pagamenti piuttosto che potenziali. A tale proposito, si rammenta che l'articolo 119, paragrafo 1 del Trattato si riferisce espressamente alla disponibilità del sostegno in caso di «grave minaccia» di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato Membro. Anche l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 332/2002 si riferisce espressamente alla disponibilità dell’assistenza in caso di «grave minaccia» di difficoltà (piuttosto che in caso di «correnti» difficoltà) nella bilancia dei pagamenti di uno Stato Membro. I riferimenti a un «programma di accompagnamento» che sono attualmente contenuti negli articoli 3, paragrafo 2 e 5, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 332/2002 sostanzialmente forniscono un quadro all’interno del quale il sostegno in via precauzionale potrebbe essere reso disponibile. I riferimenti al «programma di accompagnamento» potrebbero essere utilmente reinseriti negli articoli 3, comma 2 e 5, comma 1 del regolamento.

2.4.   Natura del nuovo «memorandum d’intesa» proposto

Sarebbe auspicabile una maggiore coerenza nella descrizione del «memorandum d’intesa» previsto ai sensi del nuovo articolo 3 bis proposto. In particolare, il considerando 2 fa riferimento a tale memorandum in quanto «concordato», laddove il nuovo articolo 3 bis proposto sembra indicare che il memorandum avrà più la natura di un documento unilaterale che specifica «le condizioni stabilite dal Consiglio». Poiché la terminologia dell’articolo 3 bis ricalca sostanzialmente quella dell’articolo 119, paragrafo 2 del Trattato, si suggerisce che il considerando 2 venga portato in linea con la terminologia del nuovo articolo 3 bis proposto.

3.   Proposte redazionali

Laddove le osservazioni di cui sopra dovessero condurre a modifiche del regolamento proposto, l’allegato contiene le relative proposte redazionali.

Fatto a Francoforte sul Meno, il lunedì 20 aprile 2009.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(2)  COM(2009) 169 final.

(3)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1.

(4)  Si veda «Il FMI ristruttura il quadro dei suoi strumenti di prestito», comunicato stampa n. 09/85, del 24 marzo 2009, disponibile all’indirizzo: http://www.imf.org


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Emendamenti proposti dalla BCE

Modifica n. 1

Considerando 2 del regolamento proposto

“Alla luce dell’esperienza recente acquisita nel funzionamento del sostegno finanziario a medio termine, andrebbero chiariti i compiti e le responsabilità rispettivi della Commissione e degli Stati membri interessati dall’attuazione del regolamento. Inoltre le condizioni per la concessione del sostegno finanziario dovrebbero essere illustrate in un memorandum d’intesa concordato dalla Commissione e dallo Stato membro interessato.”

“Alla luce dell’esperienza recente acquisita nel funzionamento del sostegno finanziario a medio termine, andrebbero chiariti i compiti e le responsabilità rispettivi della Commissione e degli Stati membri interessati dall’attuazione del regolamento. Inoltre le condizioni per la concessione del sostegno finanziario dovrebbero essere illustrate presentate in un memorandum d’intesa concordato dalla Commissione e dallo Stato membro interessato.”

MotivazioneSi veda il paragrafo 2.4 del parere

Modifica n. 2

Considerando 4 del regolamento proposto

“L’adeguata gestione del sostegno finanziario comunitario ricevuto è fondamentale. Pertanto la possibilità per la Corte dei conti europea e l’Ufficio antifrode europeo di effettuare controlli quando lo ritengono opportuno è prevista dagli accordi di prestito esistenti e dovrebbe essere stabilita nel presente regolamento.”

«L’adeguata gestione del sostegno finanziario comunitario ricevuto è fondamentale. Pertanto la possibilità, fatto salvo l’articolo 27 dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea per la Corte dei conti europea e l’Ufficio antifrode europeo di effettuare controlli sullo Stato membro che beneficia del sostegno finanziario comunitario a medio termine, quando lo ritengono opportuno, è prevista dagli accordi di prestito esistenti e dovrebbe essere stabilita nel presente regolamento.»

MotivazioneSi veda il paragrafo 2.1 del parere

Modifica n. 3

Articolo 2 del Regolamento (CE) n. 332/2002

“Quando uno Stato membro che non ha adottato l'euro intende ricorrere a fonti di finanziamento esterne alla Comunità, comportanti condizioni di politica economica, consulta preventivamente la Commissione”

“Quando uno Stato membro che non ha adottato l'euro intende ricorrere a fonti di finanziamento esterne alla Comunità, comportanti condizioni di politica economica, ivi compresi criteri di qualificazione prestabiliti, consulta preventivamente la Commissione”

MotivazioneSi veda il paragrafo 2.2 del parere

Modifica n. 4

Articolo 1, paragrafo 2 del regolamento proposto.

“Lo Stato membro interessato effettua con la Commissione una valutazione delle sue esigenze finanziarie e presenta un progetto di programma di riassetto.”

«Lo Stato membro interessato effettua con la Commissione una valutazione delle sue esigenze finanziarie e presenta un progetto di programma di riassetto o di accompanamento

MotivazioneSi veda il paragrafo 2.3 del parere

Modifica n. 5

Articolo 1, paragrafo 4 del regolamento proposto.

«1.

La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto e alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie e coopera pienamente con la stessa.»

«1.

La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto o di accompagnamento e alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3 e dell’articolo 3 bis . A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie e coopera pienamente con la stessa

MotivazioneSi veda il paragrafo 2.3 del parere

Modifica n. 6

Articolo 1, paragrafo 6 del regolamento proposto.

“La Corte dei conti europea ha il diritto di effettuare controlli o audit finanziari che ritiene necessari sulla gestione di questo aiuto. La Commissione, ivi compreso l’Ufficio europeo antifrode, ha il diritto di inviare i suoi funzionari o i suoi rappresentanti debitamente autorizzati a svolgere i controlli o gli audit finanziari o tecnici ritenuti necessari sulla gestione dell’assistenza finanziaria a medio termine.”

Fatto salvo l’articolo 27 dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali, la Corte dei conti europea ha il diritto di effettuare controlli o audit finanziari che ritiene necessari sulla gestione dell’assistenza finanziaria a medio termine di tale sostegno. La Commissione, ivi compreso l’Ufficio europeo antifrode, ha pertanto il diritto di inviare i suoi funzionari o i suoi rappresentanti debitamente autorizzati a svolgere i controlli o gli audit finanziari o tecnici ritenuti necessari sugli Stati membri che beneficiano del sostegno finanziario a medio termine relativamente a la gestione di tale sostegno.

MotivazioneSi veda il paragrafo 2.1 del parere


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