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Documento 52011AB0008

Parere della Banca centrale europea, dell’ 11 febbraio 2011 , su una raccomandazione per la decisione del Consiglio che definisce le modalità di rinegoziazione della convenzione monetaria con il Principato di Monaco (CON/2011/8)

GU C 60 del 25.2.2011, pagg. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’11 febbraio 2011

su una raccomandazione per la decisione del Consiglio che definisce le modalità di rinegoziazione della convenzione monetaria con il Principato di Monaco

(CON/2011/8)

2011/C 60/01

Introduzione e base giuridica

Il 9 febbraio 2011 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere su una raccomandazione per la decisione del Consiglio che definisce le modalità di rinegoziazione della convenzione monetaria con il Principato (1) di Monaco (di seguito la «proposta di decisione»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 219, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE accoglie con favore la proposta di decisione, che più di dieci anni dopo l’introduzione dell’euro intende modificare la convenzione monetaria con il Principato di Monaco per garantire una maggiore coerenza nelle relazioni tra l’Unione e i paesi terzi.

In particolare, la BCE guarda con favore al nuovo metodo rivisto per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro per Monaco, e alla fissazione all’80 % della proporzione minima delle monete in euro monegasche da introdurre in circolazione al loro valore facciale.

La BCE rileva, tuttavia, che la formulazione del testo utilizzata nella proposta di decisione — e di conseguenza anche nella convenzione monetaria — dovrebbe essere adattata in considerazione degli sviluppi legislativi.

Laddove la BCE raccomandi che la proposta di decisione sia modificata, proposte redazionali specifiche sono contenute a tal fine nell’allegato ed accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 febbraio 2011.

Il vicepresidente della BCE

Vítor CONSTÂNCIO


(1)  COM(2011) 23 definitivo.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Articolo 2 a)

«a)

la convenzione è conclusa tra l’Unione, rappresentata dalla Repubblica francese e dalla Commissione europea, e il Principato di Monaco.»

«a)

la convenzione è conclusa tra l’Unione, rappresentata dalla Repubblica francese e dalla Commissione europea, in stretta concertazione con la BCE, e il Principato di Monaco.»

Nota esplicativa

Poiché uno degli obiettivi della rinegoziazione della convenzione con Monaco è quello di garantire una maggiore coerenza con le altre convenzioni monetarie, la BCE suggerisce di utilizzare la stessa formulazione del testo utilizzata nella convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano [firmata il 17 dicembre 2009  (2)] con riferimento al ruolo della BCE. Peraltro, la formulazione del testo proposta è coerente con l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione  (3), il quale dispone che la Commissione coopera con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali in stretta concertazione con la Banca centrale europea.

Modifica n. 2

Articolo 2 b)

«b)

il metodo per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro del Principato è rivisto. Il nuovo massimale è calcolato con un metodo che prevede una parte fissa intesa ad evitare, soddisfacendo la domanda del mercato del collezionismo, che le monete del Principato siano oggetto di un’eccessiva speculazione numismatica, e una parte variabile, calcolata moltiplicando la media delle monete pro capite emesse in Francia nell’anno n–1 per il numero di abitanti del Principato. Fatta salva l’emissione di monete da collezione, la convenzione fissa ad 80 % la proporzione minima delle monete in euro del Principato da introdurre al loro valore facciale.»

«b)

il metodo per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro monegasche è rivisto. Il nuovo massimale è calcolato con un metodo che prevede una parte fissa intesa ad evitare, soddisfacendo la domanda del mercato del collezionismo, che le monete monegasche siano oggetto di un’eccessiva speculazione numismatica, e una parte variabile, calcolata moltiplicando la media delle monete pro capite emesse in Francia nell’anno n–1 per il numero di abitanti del Principato. Fatta salva l’emissione di monete da collezione, la convenzione fissa a80 % delle monete emesse ogni anno la proporzione minima delle monete in euro monegasche da mettere in circolazione al loro valore facciale.»

Nota esplicativa

La BCE ritiene sia importante utilizzare nel mandato e conseguentemente nella stessa convenzione monetaria una terminologia precisa in terimini di diritto monetario. Più specificatamente, occorre debitamente riflettere le conclusioni della relazione redatta dal gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti dei ministeri delle Finanze e delle banche centrali nazionali dell’area dell’euro (il gruppo di lavoro sul corso legale dell’euro, «Euro legal tender working group») distinguendo tra messa in circolazione  (4) ed emissione  (5) delle monete in euro.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  GU C 28 del 4.2.2010, pag. 13.

(3)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

(4)  La messa in circolazione è un’attività meramente operativa e con carattere di materialità, che può essere delegata ad un agente.

(5)  L’emissione in senso ampio, comprensiva della messa in circolazione e della iscrizione a bilancio dell’autorità emittente, è un atto pubblico d’autorità, che non può essere delegato a terzi.


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