EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 32006O0027

Indirizzo della Banca centrale europea, del 18 dicembre 2006 , che modifica l'Indirizzo BCE/2005/5 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea e alle procedure di scambio di informazioni statistiche all'interno del Sistema europeo di banche centrali in materia di statistiche sulla finanza pubblica (BCE/2006/27)

GU C 17 del 25.1.2007, pagg. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 01/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/27/oj

25.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 17/1


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 dicembre 2006

che modifica l'Indirizzo BCE/2005/5 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea e alle procedure di scambio di informazioni statistiche all'interno del Sistema europeo di banche centrali in materia di statistiche sulla finanza pubblica

(BCE/2006/27)

(2007/C 17/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e in particolare gli articoli 5.1 e 5.2 e gli articoli 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8 dell'Indirizzo BCE/2005/5 del 17 febbraio 2005 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea e alle procedure di scambio di informazioni statistiche all'interno del Sistema europeo di banche centrali in materia di statistiche sulla finanza pubblica (1) prevede, fra le altre cose, che il Consiglio direttivo operi annualmente una revisione delle deroghe concesse alle banche centrali nazionali (BCN) che non siano in grado di ottemperare agli obblighi imposti dagli articoli 2 e 4, paragrafo 1, dell'indirizzo.

(2)

Laddove vi siano deroghe, gli Stati membri necessitano del tempo sufficiente per sviluppare le fonti dei dati pertinenti e, conseguentemente, la prima data di trasmissione di tali dati deve essere stabilita in un momento in cui ci si aspetta che essi diventino disponibili.

(3)

L'articolo 2, paragrafo 2, dell'Indirizzo BCE/2005/5 richiede che i dati che devono essere segnalati dalle BCN alla Banca centrale europea (BCE) coprano il periodo compreso tra il 1991 e l'anno a cui la trasmissione fa riferimento. La data d'inizio dovrebbe essere anticipata al 1995, tuttavia, a causa di una limitata disponibilità di dati precedenti al 1995. Tale modifica non impedisce in ogni caso a quelle BCN che hanno a disposizione dati relativi ad anni precedenti al 1995, di segnalarli su base volontaria.

(4)

In virtù dell'articolo 1 della Decisione del Consiglio, dell'11 luglio 2006, 2006/495/CE, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l'adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1o gennaio 2007 (2), la deroga da essa goduta in virtù dell'articolo 4 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del 2003 (3) è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2007.

(5)

In conformità dell'articolo 3.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il governatore della Banka Slovenije è stato invitato a prendere parte alla riunione del Consiglio direttivo nel quale si adotta il presente indirizzo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L'Indirizzo BCE/2005/5 è modificato come segue:

1.

L'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   I dati coprono il periodo compreso tra il 1995 e l'anno a cui si riferisce la trasmissione (anno t-1).»

2.

L'allegato IV è sostituito dall'allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Il presente indirizzo entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Articolo 3

Le BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2006.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 109 del 29.4.2005, pag. 81. Indirizzo così come modificato dall'Indirizzo BCE/2006/2 (GU L 40 dell'11.2.2006, pag. 32).

(2)  GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25.

(3)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

DEROGHE RELATIVE ALLE SERIE TEMPORALI ELENCATE NELL'ALLEGATO I TAVOLE da 1A a 3B

Tavola/riga

Descrizione delle serie temporali

Data della prima trasmissione

GERMANIA

2A 3A

Guadagni e perdite in conto capitale su valute estere

ottobre 2008

3A.13,14

Debito detenuto da non residenti, disaggregazione

3A 23,25

Debito, disaggregazione per vita residua di cui a tasso di interesse variabile

GRECIA

3A.13,14

Debito detenuto da non residenti, disaggregazione

ottobre 2008

3A 20

Debito a lungo termine di cui a tasso di interesse variabile

3A 21,22,23,24,25

Debito, disaggregazione per vita residua

FRANCIA

3A.13,14

Debito detenuto da non residenti, disaggregazione

ottobre 2008

IRLANDA

3A.13,14

Debito detenuto da non residenti, disaggregazione

ottobre 2008

3A 21

Debito — obbligazioni prive di cedola

ITALIA

3A.13,14

Debito detenuto da non residenti, disaggregazione

ottobre 2008

LUSSEMBURGO (1)

2A.2

Aggiustamento tra conti finanziari e non-finanziari.

ottobre 2008

2A.3

Operazioni nette in attività e passività finanziarie

2A.11,12

Operazioni in azioni e altri titoli, disaggregazione

2A.7,19

Operazioni in attività e passività finanziarie di cui operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati

2A.13,22

Operazioni in altre attività e passività finanziarie

2A.29,30,31

Effetti della rivalutazione sul debito e disaggregazione

2A 32

Altre variazioni di volume del debito

3A.12,13,14

Debito detenuto da non residenti, disaggregazione

3A 21,22,23,24,25

Debito, disaggregazione per vita residua

3A 30

Vita residua media del debito

PAESI BASSI

3A.13,14

Debito detenuto da non residenti, disaggregazione

ottobre 2008

AUSTRIA

2A.10,11,12

Operazioni in azioni e altri titoli, disaggregazione

ottobre 2008

2A.25,26,27

Operazioni in titoli di debito, disaggregazione per valuta in cui sono denomunati

2A 29,30,31

Effetti della rivalutazione sul debito e disaggregazione

2A 32

Altre variazioni di volume del debito

3A.13,14

Debito detenuto da non residenti, disaggregazione

3A.15,16,17

Debito, disaggregazione per valuta in cui è denominato

3A 20

Debito a lungo termine di cui a tasso di interesse variabile

3A 21,22,23,24,25

Debito, disaggregazione per vita residua

3A 30

Vita residua media del debito

3A 31

Debito — obbligazioni senza cedola (zero coupon)

SLOVENIA (2)

1A. 2, 3, 4, 5

Deficit per sottosettori

ottobre 2008

2A.10,11,12

Operazioni in azioni e altri titoli, disaggregazione

2A.24

Operazioni in titoli di debito a lungo termine

2A.25,26,27

Operazioni in titoli di debito, disaggregazione per valuta in cui sono denominati

2A 29,30,31

Effetti della rivalutazione sul debito e disaggregazione

2A 32

Altre variazioni di volume del debito

3A.13,14

Debito detenuto da non residenti, disaggregazione

3A 20

Debito a lungo termine di cui a tasso di interesse variabile

3A 30

Vita residua media del debito

3A 31

Debito — obbligazioni senza cedola (zero coupon)


(1)  Per le voci 2A.2, 3, 7, 13, 19, 22 la deroga si applica solo ai dati richiesti per il periodo compreso tra il 1995 e il 1998.

(2)  La Slovenia gode di una deroga per tutti i dati richiesti nelle tavole 2A, 2B, 3A e 3B dell'allegato I per il periodo compreso tra il 1995 e il 1998. Per le voci 1A.2, 3, 4, 5, la deroga si applica solo ai dati richiesti per il periodo compreso tra il 1995 e il 1998. Per le voci 2A.10, 11, 12, 24, la deroga si applica solo ai dati richiesti per il 1999.»


In alto