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Documento 32015R0730
Regulation (EU) 2015/730 of the European Central Bank of 16 April 2015 amending Regulation (EU) No 1011/2012 concerning statistics on holdings of securities (ECB/2012/24) (ECB/2015/18)
Regolamento (UE) 2015/730 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2015/18)
Regolamento (UE) 2015/730 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2015/18)
GU L 116 del 7.5.2015, pagg. 5–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
7.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/5 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/730 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 16 aprile 2015
che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2015/18)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 4,
visto il parere della Commissione europea (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di fornire alla Banca centrale europea (BCE) statistiche adeguate sulle attività finanziarie del sottosettore delle imprese di assicurazione negli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, gli «Stati membri dell'area dell'euro»), il regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50) (3) ha introdotto nuovi obblighi di segnalazione statistica per le imprese di assicurazione. Di conseguenza, il regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (4) dovrebbe essere modificato per stabilire obblighi di segnalazione statistica sulle disponibilità in titoli delle imprese di assicurazione. Al fine di minimizzare l'onere di segnalazione, alle banche centrali nazionali (BCN) dovrebbe essere data la facoltà di combinare gli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) con quelli imposti ai sensi del regolamento (UE) n. 1374/2014. |
(2) |
Sussiste uno stretto legame tra i dati in merito alle disponibilità in titoli delle imprese di assicurazione raccolti dalle BCN per fini statistici ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) e i dati raccolti dalle autorità nazionali competenti (ANC) a fini di vigilanza nel quadro istituto dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L'articolo 70 della direttiva 2009/138/CE prevede che le ANC possono trasmettere informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni ai sensi di tale direttiva alle BCN e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie. Alla luce del mandato generale conferito alla BCE ai sensi dell'articolo 5.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») di cooperare con altri organismi in materia di statistiche e al fine di limitare gli oneri amministrativi ed evitare la duplicazione dei compiti, le BCN possono, nei limiti del possibile, ricavare i dati oggetto di obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, inclusa la relativa legislazione nazionale di attuazione, tenuto conto delle condizioni stabilite in meccanismi di cooperazione tra la BCN e l'ANC competenti. |
(3) |
Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (di seguito, il «SEC 2010») richiede che le attività e le passività delle unità istituzionali siano segnalate nel paese di residenza. Al fine di minimizzare gli oneri di segnalazione, se le BCN ricavano i dati che devono essere segnalati dalle imprese di assicurazione (IA) da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, le disponibilità in titoli delle succursali delle IA le cui sedi centrali sono ubicate nello Spazio economico europeo (SEE) possono essere cumulate con quelle di tali sedi centrali. In tale caso, si dovrebbero raccogliere informazioni limitate relative a succursali di IA ai fini di monitorare le loro dimensioni ed eventuali conseguenti scostamenti rispetto al principio della residenza del SEC 2010. |
(4) |
Pertanto, il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) dovrebbe essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:
1) |
all'articolo 1 è inserita la seguente definizione:
(*1) Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36).» " ; |
2) |
l'articolo 2 è modificato come segue:
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3) |
L'articolo 3 è modificato come segue:
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4) |
L'articolo 4 è modificato come segue:
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5) |
è inserito il seguente articolo 7 bis: «Articolo 7 bis Fusioni, scissioni e riorganizzazioni In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, i soggetti dichiaranti interessati, una volta che l'intenzione di realizzare tali operazioni sia divenuta di pubblico dominio e in debito anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informano la BCN competente, direttamente o tramite l'ANC competente, in conformità ai meccanismi di cooperazione, delle procedure previste per adempiere agli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.» |
6) |
è inserito il seguente articolo 10 bis: «Articolo 10 bis Prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/730 (BCE/ 2015/18) (*2) 1. La prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/730 (BCE/2015/18) inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di marzo 2015, se non diversamente specificato nel presente articolo. 2. La prima segnalazione da parte delle IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di marzo 2016. 3. La prima segnalazione da parte dei custodi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 bis, inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di marzo 2016. 4. La prima segnalazione da parte delle IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 ter, inizia con i dati annuali relativi all'anno di riferimento 2016. (*2) Regolamento (UE) 2015/730 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2015/18) (GU L 116 del 7.5.2015, pag. 5).» " |
Articolo 2
Modifiche degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)
Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) sono modificati in conformità agli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 3
Disposizione finale
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 aprile 2015.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) GU C 72 del 28.2.2015, pag. 3.
(3) Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36).
(4) Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6).
(5) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:
1) |
la parte 1 è modificata come segue:
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2) |
la parte 2 è sostituita dalla seguente: «PARTE 2 Dati relativi alle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN detenute da IFM, FI, SV, IA e custodi Per ciascun titolo cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.3), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.52), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente sono segnalati dagli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV o IA e dai custodi in relazione alle proprie disponibilità in titoli. Le segnalazioni avvengono ai sensi alle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:
La BCN competente ha facoltà di richiedere che gli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV, IA e i custodi segnalino i dati relativi ai campi 1 e 3, in luogo dei dati in conformità al punto a). In tal caso, in luogo dei dati in conformità al punto b), sono segnalati anche i dati relativi al campo 5 e, ove richiesto dalla BCN competente, al campo 7. La BCN competente ha altresì facoltà di richiedere che gli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV, IA e i custodi segnalino i dati relativi ai campi 2b, 3 e 4.
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3) |
la parte 3 è modificata come segue:
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4) |
la parte 6 è modificata come segue:
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5) |
la parte 7 è modificata come segue:
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6) |
è aggiunta la seguente parte 8: «PARTE 8 Segnalazione annuale da parte delle IA delle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN Per ciascun titolo cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.3), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.52), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente sono segnalati dalle IA in relazione alle proprie disponibilità in titoli, con frequenza annuale. Le segnalazioni avvengono ai sensi delle seguenti disposizioni e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:
|
(1) Ove disponibili, i sottosettori “amministrazione centrale” (S.1311), “amministrazioni di Stati federati” (S.1312), “amministrazioni locali” (S.1313) ed “enti di previdenza e assistenza sociale” (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.
(2) La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente dichiaranti identifichino separatamente i sottosettori “famiglie” (S.14) e “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (S.15).»
(3) Per i dati aggregati: numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato con lo stesso valore di prezzo (si veda il campo 4).
(4) Ove disponibili, i sottosettori “amministrazione centrale” (S.1311), “amministrazioni di Stati federati” (S.1312), “amministrazioni locali” (S.1313) ed “enti di previdenza e assistenza sociale” (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.
(5) Ove disponibili, i sottosettori “famiglie” (S.14) e “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (S.15) sono segnalati con identificazione separata.
(6) Ove disponibili, i settori “imprese di assicurazione” (S.128) e “fondi pensione” (S.129) sono segnalati con identificazione separata.
(7) La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente dichiaranti identifichino separatamente i sottosettori “famiglie” (S.14) e “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (S.15).»
(8) Ove disponibili, i settori “imprese di assicurazione” (S.128) e “fondi pensione” (S.129) sono segnalati con identificazione separata.
(9) La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente dichiaranti identifichino separatamente i sottosettori “famiglie” (S.14) e “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (S.15).»
ALLEGATO II
L'allegato II del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:
1) |
la tavola della parte 1 è sostituita dalla seguente:
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2) |
la tavola nella parte 2 è sostituita dalla seguente:
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3) |
la parte 3 è modificata come segue:
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(*1) Ad esempio, nel caso di fusioni ed acquisizioni la trasmissione alla società incorporante delle attività e passività finanziarie esistenti tra la società incorporata e terzi.» »