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Documento 32017D0006

Decisione (UE) 2017/274 della Banca centrale europea, del 10 febbraio 2017, che stabilisce i principi per la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti e che abroga la Decisione (UE) 2016/3 (BCE/2017/6)

GU L 40 del 17.2.2017, pagg. 72–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 16/06/2019; abrogato da 32019D0014(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/274/oj

17.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/72


DECISIONE (UE) 2017/274 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 febbraio 2017

che stabilisce i principi per la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti e che abroga la Decisione (UE) 2016/3 (BCE/2017/6)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 7,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 prevede che la Banca centrale europea (BCE) sia responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Il considerando 79 di detto regolamento chiarisce che una vigilanza efficace presuppone personale estremamente motivato, adeguatamente formato e imparziale.

(2)

In conformità agli articoli da 3 a 6 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (2), la BCE è responsabile dell'istituzione e della composizione dei gruppi di vigilanza congiunti, composti da personale della BCE e delle autorità nazionali competenti. Un coordinatore del gruppo di vigilanza congiunto (GVC), assistito da uno o più sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti (ANC), assicura il coordinamento dei lavori all'interno del GVC.

(3)

Alla luce dell'importante ruolo dei sub-coordinatori delle ANC nel coordinamento dei membri del GVC appartenenti alla rispettiva ANC, appare necessario e proporzionato introdurre un procedimento uniforme per la presentazione di un feedback sul loro operato nei GVC. Supportando il continuo miglioramento dell'operato dei sub-coordinatori delle ANC, il feedback sull'operato può contribuire ad assicurare il corretto funzionamento dei GVC.

(4)

Compete esclusivamente alle ANC valutare il loro personale, mentre compete esclusivamente alla BCE valutare il suo. Tuttavia, le ANC possono utilizzare il feedback sull'operato fornito ai sensi della presente decisione nella gestione del proprio personale, ed esso può apportare un contributo ai sistemi valutativi interni delle ANC, se consentito dalla pertinente normativa nazionale.

(5)

Il feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle ANC è stato fornito inizialmente nel corso di un periodo di sperimentazione in conformità ai principi fissati nella decisione (UE) 2016/3 della Banca centrale europea (BCE/2015/36) (3). Concluso il periodo di sperimentazione, tale decisione dovrebbe essere abrogata nell'interesse della certezza giuridica.

(6)

L'esperienza acquisita nel corso del periodo di sperimentazione ha indicato che il meccanismo di feedback sull'operato dei sub-coordinatori della ANC può essere utile per assicurare l'efficace funzionamento dei GVC. È necessario, comunque, effettuare ulteriori valutazioni. Pertanto è opportuno prolungare di un anno il periodo di sperimentazione del meccanismo di feedback sull'operato. Dovrebbe essere effettuato un successivo riesame per valutare l'utilità di continuare ad utilizzare in modo più stabile il meccanismo di feedback sulla performance.

(7)

Le risultanze del riesame dovrebbero essere comunicate al Consiglio di vigilanza. Alla luce del riesame, dovrebbe essere formulata al Consiglio direttivo una proposta in merito all'eventuale prosecuzione del meccanismo di feedback sull'operato.

(8)

Il Garante europeo sulla protezione dei dati, consultato in conformità all'articolo 27 del regolamento (CE) 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in data 7 aprile 2015 ha emesso un parere in cui si riconosce che il feedback sull'operato è necessario alla gestione dei GVC, approvandone il meccanismo e si raccomanda che il suo preciso funzionamento sia stabilito in un atto giuridico appropriato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

Articolo 2

Feedback sull'operato

1.   I coordinatori dei GVC forniscono ai sub-coordinatori delle ANC un feedback sul loro operato e su quello del loro gruppo nell'assolvimento dei rispettivi compiti e nel conseguimento dei rispettivi obiettivi in seno al GVC, in conformità ai principi stabiliti nell'allegato I, tenendo conto delle competenze stabilite nell'allegato II.

2.   I coordinatori dei GVC, dopo essersi consultati con il sub-coordinatore dell'ANC, stabiliscono i principali compiti e obiettivi del sub-coordinatore della ANC.

3.   I coordinatori dei GVC forniscono un feedback sull'operato in relazione al ciclo di feedback che ha inizio il giorno di entrata in vigore della presente decisione e si conclude 12 mesi dopo.

Articolo 3

Riesame

Al termine del ciclo di feedback sull'operato, la BCE, in collaborazione con le ANC, riesamina il funzionamento del meccanismo di feedback sull'operato e presenta al Consiglio di vigilanza una relazione in merito. La relazione include una proposta in merito all'eventuale continuazione del meccanismo di feedback sulla performance.

Articolo 4

Abrogazione

La decisione (UE) n. 2016/3 (BCE/2015/36) è abrogata.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2017.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 febbraio 2017.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2016/3 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, che stabilisce i principi per la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti nei gruppi di vigilanza congiunti del Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/36) (OJ L 1 del 5.1.2016, pag. 4).

(4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO I

Principi per la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti nei gruppi di vigilanza congiunti del meccanismo di vigilanza unico

Principio 1

Ambito del feedback sull'operato

I sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti (ANC) in un gruppo di vigilanza congiunto (GVC) del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) ricevono un feedback sull'operato, a condizione che essi prestino il proprio lavoro in un GVC sulla base di almeno il 25 % di una posizione equivalente a tempo pieno, come definita nella disciplina del rapporto di impiego della rispettiva ANC.

Principio 2

Finalità del feedback sull'operato

Al fine di sostenere e di migliorare il funzionamento dell'MVU nel suo complesso, il feedback sull'operato valuterà l'operato dei sub-coordinatori delle ANC nell'assolvimento dei rispettivi compiti, al fine di svilupparne ulteriormente la comprensione degli obiettivi e le competenze in qualità di sub-coordinatori dell'ANC, contribuendo in tal modo a migliorare la performance e l'integrazione dei GVC.

Principio 3

Procedimento relativo al feedback sull'operato

1.

All'inizio del ciclo di feedback, il coordinatore del GVC, dopo essersi consultato con il sub-coordinatore dell'ANC, stabilisce i principali compiti e obiettivi di ciascun sub-coordinatore dell'ANC che riceve il feedback sull'operato in conformità al Principio 1. Tali compiti ed obiettivi sono indicati nel modulo di feedback dell'MVU.

2.

Il coordinatore del GVC fornisce a ciascun sub-coordinatore dell'ANC un orientamento continuo e un feedback informale durante tutto il ciclo di feedback sull'operato. Al termine del ciclo di feedback, il coordinatore del GVC fornisce a ciascun sub-coordinatore dell'ANC un feedback di fine ciclo, sia oralmente che in forma scritta utilizzando il modulo di feedback dell'MVU. Prima della finalizzazione del modulo di feedback, al sub-coordinatore è data la possibilità di mettere formalmente agli atti le proprie osservazioni e commenti sul feedback sull'operato.

3.

Sia il feedback sull'operato informale che quello di fine ciclo tengono conto dei principali compiti e obiettivi del sub-coordinatore dell'ANC, delle competenze richieste nell'ambito dell'MVU indicate nell'allegato II e del contributo del suo gruppo al funzionamento complessivo del GVC.

Principio 4

Accesso al feedback sull'operato

1.

Su richiesta dell'ANC interessata, il feedback di fine ciclo sull'operato è messo a disposizione dell'ANC che può utilizzarlo al fine di gestire più agevolmente il proprio personale, se consentito dalla disciplina nazionale applicabile.

2.

Le ANC possono decidere di utilizzare il feedback sulla performance come contributo aggiuntivo ai propri sistemi interni di valutazione delle prestazioni, se consentito dalla disciplina nazionale applicabile.

3.

L'accesso al feedback sull'operato, compreso il suo trasferimento, sarà consentito alle ANC in conformità all'articolo 8, lett. a), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Principio 5

Protezione dei dati personali trattati nel contesto del feedback sull'operato nell'MVU

1.

I dati relativi al feedback sull'operato saranno trattati dalla BCE in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

2.

I dati relativi al feedback sull'operato possono essere usati esclusivamente per le finalità descritte nei Principi 2 e 4 e possono essere conservati per un periodo massimo di cinque anni.


ALLEGATO II

Elenco delle competenze particolarmente rilevanti per il personale che presta il proprio lavoro nell'ambito dell'MVU (competenze ai fini dell'MVU)

Conoscenza professionale : conoscenza delle politiche, delle metodologie e delle normative di vigilanza, in particolare nel contesto dell'MVU, nonché del funzionamento delle istituzioni finanziarie. Costante aggiornamento sugli sviluppi in tali campi e capacità di applicare le conoscenze alle aree di lavoro pertinenti.

Comunicazione : capacità di comunicare le informazioni in maniera chiara e concisa a gruppi ed individui, in forma orale o scritta, in modo da garantire la comprensione delle informazioni e del messaggio. Capacità di ascoltare e rispondere in maniera appropriata.

Cooperazione e collaborazione : capacità di costruire e mantenere continuativamente con i colleghi rapporti di lavoro collaborativi per il raggiungimento degli obiettivi europei del gruppo. Capacità di sviluppare e mantenere rapporti efficaci con gli altri, al fine di incoraggiare e supportare il lavoro di gruppo. Condivisione proattiva di dati, informazioni e conoscenze all'interno del gruppo.

Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi : svolgimento dei compiti con tenacia e perseveranza, capacità di perseguire soluzioni fruttuose e di adattare il proprio comportamento in modo da individuare un approccio adatto a conseguire un esito positivo.

Capacità di giudizio e di approfondimento dell'indagine : capacità di analisi e valutazione di situazioni, dati e informazioni al fine di sviluppare strategie, piani e politiche appropriati. Capacità di comprensione ed elaborazione di punti di vista diversi e opposti su una medesima questione; se necessario, capacità di adattare l'approccio, ove richiesto dal mutamento della situazione; capacità di considerare i problemi da prospettive nuove e di ampliare e sviluppare le opinioni e le soluzioni proposte da altri. Capacità di adoperarsi per la comprensione delle questioni prima di formulare una raccomandazione o raggiungere una conclusione, raccogliendo per quanto necessario informazioni complete e corrette; capacità di giungere a conclusioni solide ponendo in maniera rispettosa una serie di domande di approfondimento e prestando costante attenzione a individuare potenziali problematiche e informazioni.

Grado di consapevolezza e capacità di anticipare gli eventi : capacità di guardare oltre il proprio ruolo per definire il più ampio contesto di operazione, con una piena comprensione delle differenti funzioni/aree, dimostrando consapevolezza dei diversi contesti culturali e dei differenti punti di vista, e valutando l'impatto delle proprie decisioni su altri. Capacità di considerare le questioni in modo prospettico e di precorrere le opportunità e le minacce future e di assumere l'iniziativa per creare opportunità o evitare future problematiche.

Capacità di agire in maniera obiettiva con integrità e indipendenza : capacità di agire in maniera indipendente e obiettiva, nell'interesse dell'Unione nel suo insieme, sulla base degli standard di professionalità dell'MVU; capacità di verificare le circostanze per acquisire un quadro completo e realistico di una situazione. Capacità di adoperarsi per ridurre o eliminare le prevenzioni, i pregiudizi o le valutazioni soggettive, sulla base di dati e fatti verificabili.

Gestione di gruppi dell'MVU (applicabile al solo personale di grado manageriale) : capacità di dirigere gruppi (virtuali/remoti) e di guidarli verso il conseguimento degli obiettivi del gruppo. Capacità di coordinare le attività del gruppo al di là dei rispettivi confini, impartendo direttive e valorizzando le competenze e le diversità all'interno del gruppo nel modo più efficace ed efficiente. Capacità di lavorare per ridurre le ambiguità e fronteggiarle e di trovare modi per dirigere e conseguire risultati in situazioni incerte.


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